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L'attuale direttiva RoHS e le lampade UV e i LED UV – normativa e sviluppi

La direttiva RoHS 2011/65/UE limita l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui il mercurio. L'allegato III della direttiva concede esenzioni limitate nel tempo per le lampade contenenti mercurio. Per tutte le esenzioni rilevanti in ambito UV sono state presentate richieste di rinnovo; ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva esse restano valide fino a quando la Commissione europea non avrà adottato una decisione. Per gli utilizzatori ciò significa: le lampade UV contenenti mercurio restano disponibili ed è opportuno valutare se un processo possa essere convertito a LED UV.

Situazione ad agosto 2026: le esenzioni rilevanti in ambito UV sono attualmente in fase di valutazione nell'ambito della procedura nota come "Pack 29". La consultazione delle parti interessate si è svolta dal 6 giugno al 1 agosto 2026 ed è stata dichiarata chiusa dall'Oeko-Institut il 2 agosto 2026. Non è stata ancora pubblicata alcuna decisione della Commissione europea. La data del 24 febbraio 2027 indicata nell'allegato III non costituisce quindi una data di divieto automatico per tali esenzioni.

Per l'illuminazione generale l'UE è andata notevolmente oltre: numerose esenzioni per le lampade fluorescenti e fluorescenti compatte sono già scadute. Gli sviluppi relativi alle sorgenti UV seguono un percorso distinto e sono descritti di seguito.

La direttiva 2011/65/UE ("RoHS 2") ha sostituito il 3 gennaio 2013 la precedente direttiva 2002/95/CE ("RoHS 1") e, nella versione di volta in volta modificata, resta la base giuridica di riferimento. "RoHS 3", al contrario, non è la denominazione ufficiale di una direttiva a sé stante. Nella pratica il termine viene utilizzato per la direttiva delegata (UE) 2015/863, che ha aggiunto all'allegato II i quattro ftalati DEHP, BBP, DBP e DIBP.

Le esenzioni di cui agli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE sono limitate nel tempo e vengono riesaminate periodicamente alla luce del progresso scientifico e tecnico.

Diverse esenzioni dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE sono rilevanti per le lampade UV. Occorre considerare separatamente lo stato giuridico pubblicato e la procedura di rinnovo in corso. Le seguenti esenzioni riportano nell'allegato III la data di scadenza del 24 febbraio 2027 e sono al contempo oggetto della procedura Pack 29:

  • 1(f)-I – lampade fluorescenti monoattacco (compatte) che emettono luce principalmente nello spettro ultravioletto: fino a 5 mg di mercurio per bruciatore
  • 2(b)(4)-II – altre lampade fluorescenti che emettono luce principalmente nello spettro ultravioletto: fino a 15 mg di mercurio per lampada
  • 4(a)-I – lampade a scarica a bassa pressione senza rivestimento fosforico, quando l'applicazione richiede che l'intervallo principale dell'emissione spettrale della lampada sia nello spettro ultravioletto: fino a 15 mg di mercurio per lampada (lampade UV-C a bassa pressione e ad amalgama)
  • 4(f)-IV – mercurio nelle lampade che emettono luce nello spettro ultravioletto (lampade a media e alta pressione)

L'allegato III contiene ulteriori esenzioni relative alle lampade, ad esempio la 4(f)-II per le lampade a vapori di mercurio ad alta pressione utilizzate nei proiettori che richiedono un'emissione ≥ 2000 lumen ANSI. Anche tale esenzione fa parte del Pack 29.

Caso particolare delle lampade ad alogenuri metallici: per l'esenzione 4(e) ("mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici") l'allegato III consolidato indica anch'esso il 24 febbraio 2027. Essa non è però inclusa nell'elenco pubblicato del Pack 29. La validità continuata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, presuppone una richiesta di rinnovo presentata in tempo utile, e per la 4(e) nessuna richiesta di questo tipo risulta documentata nello stato procedurale finora pubblicato. Chi utilizza lampade ad alogenuri metallici – ad esempio nella simulazione solare o nelle prove di invecchiamento – dovrebbe pertanto seguire questo punto separatamente, anziché dedurlo dalla validità continuata delle esenzioni UV.

Il punto decisivo: la data del 24 febbraio 2027 indicata nell'allegato III non fa cessare automaticamente un'esenzione per la quale sia stato richiesto il rinnovo in tempo utile. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE l'esenzione esistente resta valida fino a quando la Commissione non si sia pronunciata sulla richiesta. Se un rinnovo viene rifiutato o un'esenzione viene revocata, essa scade non prima di dodici e non oltre 18 mesi dopo tale decisione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6.

Qualora un'esenzione scada effettivamente, la direttiva RoHS vieta l'immissione sul mercato di nuove lampade UV contenenti mercurio in virtù di tale esenzione. Per le esenzioni rilevanti in ambito UV con procedura di rinnovo in corso, tuttavia, ad agosto 2026 non è stato deciso alcun blocco dell'immissione sul mercato a decorrere dal 24 febbraio 2027; esse continuano ad applicarsi fino a quando la Commissione europea non avrà adottato una decisione.

Per le scorte occorre distinguere tra la prima immissione sul mercato dell'Unione e la successiva messa a disposizione sul mercato. Le lampade immesse sul mercato prima della scadenza di un'esenzione possono continuare a essere commercializzate e utilizzate. Ciò non vale per le scorte non ancora immesse sul mercato: l'affermazione generica secondo cui tutte le scorte residue possono essere rivendute indipendentemente dal loro stato di mercato non è quindi corretta.

L'articolo 4, paragrafo 4, lettera f), della direttiva RoHS non collega la regola sui pezzi di ricambio alla data di installazione di un impianto. La restrizione delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di apparecchiature elettriche ed elettroniche che beneficiavano di un'esenzione e che sono state immesse sul mercato prima della scadenza di tale esenzione, in relazione a quella specifica esenzione. Per gli impianti UV ciò significa: ciò che conta è il momento in cui l'impianto è stato immesso sul mercato, non quello in cui è stato installato presso la sede dell'utilizzatore. Le lampade di ricambio per impianti immessi sul mercato in tempo utile restano pertanto ammesse anche dopo la scadenza di un'esenzione.

Nel decidere sulle esenzioni RoHS, la Commissione europea esamina, tra l'altro, se l'eliminazione o la sostituzione sia scientificamente o tecnicamente praticabile, se sia garantita l'affidabilità dei sostituti e se gli impatti complessivi della sostituzione su ambiente, salute e sicurezza dei consumatori siano tali da superarne i benefici complessivi. Si tiene inoltre conto della disponibilità di sostituti, dell'impatto socio-economico della sostituzione e di eventuali effetti negativi sull'innovazione.

In questo contesto, valutiamo l'attuale sviluppo dei LED UV e delle lampade UV come segue:

Le normative mirano a ridurre l'impiego del mercurio tossico nelle lampade e a passare nel lungo periodo ad alternative prive di mercurio, come la tecnologia LED.

Per molte applicazioni UVA, i LED UVA (emissione a 365 nm e a lunghezze d'onda superiori) rappresentano oggi alternative prive di mercurio tecnicamente consolidate. I loro vantaggi risiedono nella commutazione rapida, nella selezione spettrale mirata, nei design compatti e nell'assenza di mercurio. Per i nuovi sviluppi e l'introduzione di nuovi processi raccomandiamo pertanto di valutare i LED UVA. Se una sostituzione completa sia sensata dipende dal singolo processo, in particolare dalla lunghezza d'onda, dall'irradianza o dalla dose, dalla superficie irraggiata, dalla geometria dell'impianto, dall'efficienza, dalla gestione termica, dalla durata utile e dalla qualifica di processo.

Per le applicazioni UV-B e UV-C, così come per flussi radianti elevati, ampie superfici irraggiate o spettri particolari, la sostituzione delle sorgenti di radiazione contenenti mercurio è tecnicamente più impegnativa. I LED UV-B e UV-C hanno compiuto notevoli progressi negli ultimi anni e sono già impiegati in diverse applicazioni. Non si può tuttavia presupporre in modo generalizzato un'equivalenza tecnica ed economica per tutti i processi UV. La disponibilità, la praticabilità e l'affidabilità delle tecnologie sostitutive costituiscono pertanto un tema centrale della valutazione in corso sulle esenzioni RoHS.

Nel 2015 e nel 2020 sono state presentate e decise, con il coinvolgimento degli operatori di mercato, richieste di rinnovo ben motivate per le esenzioni dell'allegato III. Per il ciclo attuale, le richieste dovevano essere presentate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, al più tardi 18 mesi prima della scadenza, ossia entro il 24 agosto 2025. Esse vengono valutate nel 2026 nell'ambito della procedura Pack 29; la consultazione degli stakeholder si è svolta dal 6 giugno al 1 agosto 2026 ed è chiusa dal 2 agosto 2026. Una decisione della Commissione europea non è ancora stata pubblicata. Secondo la Commissione, una decisione su un'esenzione RoHS richiede attualmente da 18 a 24 mesi dalla data della domanda; ciò non equivale a una data di decisione vincolante.

Sviluppo storico della regolamentazione del mercurio

La regolamentazione del mercurio ha una storia lunga e complessa, strettamente legata a catastrofi ambientali e sanitarie. Particolarmente degna di nota è la catastrofe di Minamata in Giappone, iniziata negli anni 1950. Lo scarico di acque reflue contenenti mercurio nella baia di Minamata ha causato enormi danni ambientali e gravi conseguenze sanitarie per la popolazione locale. Questa catastrofe ha richiamato l'attenzione mondiale sui pericoli del mercurio e ha portato a maggiori sforzi per regolamentare questo inquinante.

La Convenzione di Minamata mira a proteggere a livello globale la salute umana e l'ambiente dalle emissioni di mercurio. Essa disciplina l'intero ciclo di vita del mercurio, dall'estrazione mineraria allo smaltimento.

Nell'Unione europea (UE) sono state adottate negli ultimi decenni numerose misure legislative per ridurre al minimo l'impiego del mercurio. Una tappa importante è stata l'introduzione, nel 2003, della direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances), che mirava a limitare l'uso di determinate sostanze pericolose quali piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente e bifenili polibromurati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La direttiva RoHS oggi in vigore (2011/65/UE) è stata adottata nel 2011 e viene modificata con continuità; è stata proprio questa direttiva a rendere temporanee le esenzioni per le lampade UV. La direttiva delegata (UE) 2015/863, spesso indicata come "RoHS 3", ha aggiunto quattro ftalati all'allegato II. Questa ulteriore restrizione di sostanze si applica alla maggior parte delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dal 22 luglio 2019 e ai dispositivi medici, compresi i dispositivi diagnostici in vitro, nonché agli strumenti di monitoraggio e controllo dal 22 luglio 2021. Il valore massimo di concentrazione per il mercurio è rimasto invariato; le disposizioni determinanti per le lampade UV sono contenute nell'allegato III e vengono adeguate mediante atti delegati.

Accanto alla RoHS esistono ulteriori norme UE sul mercurio e sulle sostanze chimiche. Il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 risale al 2006 e non è quindi un atto giuridico introdotto ex novo a partire dal 2022.

Per i prodotti con aggiunta di mercurio è rilevante anche il regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. Esso è stato ampliato dal regolamento (UE) 2024/1849: da qui derivano le date del 31 dicembre 2025 e del 31 dicembre 2026 discusse nel settore. Le voci ivi aggiunte alla parte A dell'allegato II riguardano le lampade destinate all'illuminazione generale nonché le lampade non lineari a tre bande e le lampade ad alofosfati. Per le sorgenti che emettono prevalentemente nello spettro ultravioletto, il sistema di esenzioni dell'allegato III della direttiva RoHS resta il riferimento determinante. Gli ambiti di applicazione dei due complessi normativi devono essere valutati separatamente.

Requisiti giuridici in relazione al mercurio nelle lampade UV

La direttiva 2011/65/UE limita in linea di principio il mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al valore massimo di concentrazione stabilito nell'allegato II, pari allo 0,1 % in peso nei materiali omogenei. Le lampade UV sono impiegate in numerose applicazioni, tra cui la disinfezione dell'acqua e dell'aria, l'industria della stampa e i dispositivi medici. Nonostante le loro proprietà utili, il mercurio contenuto in queste lampade rappresenta un rischio ambientale e sanitario.

Per le lampade UV, pertanto, non conta solo il limite generale per il mercurio, ma soprattutto l'esenzione applicabile dell'allegato III, con il suo preciso ambito di applicazione e il proprio limite quantitativo: 5 mg per bruciatore ai sensi del punto 1(f)-I, fino a 15 mg per lampada ai sensi dei punti 2(b)(4)-II e 4(a)-I. I fabbricanti e gli importatori devono garantire e dimostrare la conformità alle restrizioni sulle sostanze: attraverso la documentazione tecnica, la procedura di valutazione della conformità, la dichiarazione di conformità UE e la marcatura CE del prodotto. La direttiva RoHS non impone un obbligo generale e autonomo di etichettare separatamente ogni lampada UV con il relativo contenuto di mercurio; ulteriori obblighi di etichettatura possono tuttavia derivare da altre norme.

Eliminazione graduale del mercurio nelle lampade: alternative tecniche e sfide

L'eliminazione graduale del mercurio nelle lampade comporta sfide sia tecniche sia economiche. Il mercurio è un componente essenziale in molte lampade UV, poiché costituisce una sorgente molto efficace e stabile per l'irraggiamento con luce UV. Lo sviluppo di alternative prive di mercurio richiede pertanto notevoli sforzi di ricerca e sviluppo.

I LED UV rappresentano un'alternativa promettente alle lampade UV contenenti mercurio. Queste lampade utilizzano la tecnologia a semiconduttore anziché il mercurio e offrono numerosi vantaggi, tra cui una durata utile maggiore, un minore consumo energetico e la disponibilità operativa immediata senza tempi di riscaldamento. Nonostante questi vantaggi, i LED UV non sono ancora in grado di eguagliare pienamente le prestazioni delle lampade a vapori di mercurio in determinate applicazioni (ad esempio nell'UV-C o nell'UV-B oppure con flussi radianti elevati). Sono necessari ulteriori progressi tecnologici, in particolare nelle applicazioni ad alta potenza e nella disinfezione dell'acqua, per rendere possibile una sostituzione completa.

Il mercato delle lampade UV è cambiato notevolmente negli ultimi anni. Sebbene le lampade UV contenenti mercurio siano ancora disponibili, la domanda di alternative rispettose dell'ambiente è in costante aumento.

Oltre ai LED UV, esistono altre tecnologie che possono essere considerate alternative alle lampade UV contenenti mercurio. Le lampade a eccimeri, ad esempio, offrono un'opzione priva di mercurio molto efficiente ed efficace in determinate applicazioni. Queste lampade generano luce UV mediante l'eccitazione di gas nobili e offrono quindi una soluzione rispettosa dell'ambiente per applicazioni specifiche.

Nel complesso è evidente che la regolamentazione del mercurio nelle lampade UV rappresenta sia una sfida sia un'opportunità di innovazione. Le aziende devono affrontare in modo proattivo i requisiti giuridici e investire al contempo nello sviluppo e nell'implementazione di alternative rispettose dell'ambiente. 

L'ulteriore evoluzione normativa è aperta ad agosto 2026. Nell'ambito della procedura Pack 29 vengono valutate le richieste di rinnovo presentate. I possibili esiti sono un rinnovo, una modifica o una restrizione di un'esenzione, oppure un rifiuto seguito da un periodo transitorio da dodici a 18 mesi. Dallo stato giuridico e procedurale pubblicato dall'UE non è possibile dedurre una sequenza attendibile secondo cui le singole tecnologie UVA, UVB o UVC verrebbero limitate in futuro.

La nostra valutazione: qualora dovesse arrivare una restrizione scaglionata, ci aspettiamo che siano interessate per prime le applicazioni UVA a bassa potenza, poiché in questo ambito sono disponibili alternative mature sotto forma di LED UVA. Per le sorgenti UV ad elevata potenza e per le applicazioni UVB e UVC non prevediamo, nel prossimo futuro, alcuna sostituzione ampiamente equivalente. Si tratta di una valutazione tecnica, non di una dichiarazione sull'esito della procedura in corso.

RoHS e lampade: cosa è ancora consentito

La questione di RoHS e lampade non ha una risposta univoca, perché le esenzioni scadono in modo diverso in base al tipo di lampada e all'applicazione. Ciò che è determinante non è se una lampada contenga mercurio, ma se esista un'esenzione valida per l'uso previsto.

I processi UV industriali seguono regole diverse rispetto all'illuminazione generale – e qui si trova l'errore più comune.

Esperto in materia

Autore: Dr. Mark Paravia

Dr.-Ing. Mark Paravia è l'amministratore delegato di Opsytec Dr. Gröbel GmbH a Ettlingen e dirige il laboratorio di taratura accreditato. Dopo le sue ricerche sulle scariche a eccimeri di xeno pulsate presso l'Istituto di Tecnica dell'Illuminazione del KIT, si occupa attualmente di tecnologie di misura della radiazione ottica. È vicepresidente del comitato di normazione DIN FNL 7 "Radiazione ottica" e membro del gruppo di progetto DVGW sulla disinfezione UV.